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Toscana zona rossa: le regole dal 15 novembre al 12 dicembre

admin
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Oltre a tutti i divieti già in vigore con la zona arancione, ecco quelli per la zona rossa

gli spostamenti sono vietati anche all’interno del proprio comune,  salvo  per motivi di lavoro, di salute o di necessità.

Per qualunque spostamento nell’area rossa, da casa al supermercato o da casa al lavoro, sarà sempre comunque necessario utilizzare l’autocertificazione. Sempre consentito il rientro nella propria residenza o domicilio, così come l’accompagnamento a scuola.

I genitori separati o divorziati possono andare a trovare i figli minori, anche in un altro comune, mentre non è consentito far visita a parenti o amici non conviventi.

Bar e ristoranti sono chiusi ma è consentito l’asporto fino alle 22, mentre non ci sono limiti d’orario per la consegna a domicilio.

Chiusi i negozi, tranne supermercati, generi alimentari e commercio al dettaglio di beni di prima necessità. Oltre a edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie restano aperte anche le lavanderie, le ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruire, i rivenditori di elettrodomestici, prodotti di informatica ed elettronica di consumo, di ottica e fotografia, benzinai e autosaloni.

Rimangono aperti anche parrucchieri e barbieri, librerie e cartolerie, fiorai, rivenditori di macchine per l’agricoltura e attrezzi da giardinaggio, concessionari di auto e moto, rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico- sanitari, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;

aperti i negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini e di giocattoli.

Chiusi, invece, i negozi di abbigliamento per adulti e i centri estetici.

Restano aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi.

Didattica a distanza dalla seconda media alla quinta superiore, mentre restano in presenza nidi, materne, elementari e prima media.

I mercati: all’interno del mercato centrale e dei mercati rionali è consentita la vendita dei soli generi alimentari e del settore fiori-piante-animali, in considerazione del fatto che, per quest’ultimo genere di attività, valgono le norme del DPR 228/01, per le quali l’attività svolta sulle aree pubbliche è equiparabile a quella svolta in azienda.

Chiese e cimiteri: rimangono aperti con l’obbligo di restare all’interno dei confini comunali, evitando assembramenti e con obbligo di mascherina.

Sport e attività motoria: in base all’art. 3 del Dpcm del 3 novembre, l’attività motoria (come la passeggiata) è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva (come jogging o bicicletta) è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.

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