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Assegno unico figli 2021-2022, Isee e importo: come funziona

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Assegno unico figli 2021, o assegno unico universale. Come funziona? Qual è l’importo? Legato all’Isee, sarebbe dovuto partire dal 1° luglio 2021 ma diventerà operativo soltanto a partire dal 2022: per ora è disciplinato soltanto dalla legge quadro, che ne regolamenta i principi generali e rinvia a successivi decreti attuativi la definizione della disciplina di dettaglio ricorda laleggepertutti.it. Beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza sino al compimento deli 21 anni, spetta anche per i figli inabili a carico, a prescindere dall’età. 

In attesa dell’operatività di questo beneficio, alle famiglie non destinatarie dell’assegno per il nucleo familiare, o Anf, spetta l’assegno temporaneo, o assegno ponte, mentre per le famiglie beneficiarie di Anf l’importo dell’assegno mensile è aumentato sino a 55 euro per ogni figlio. La maggiorazione dell’assegno per il nucleo familiare spetta dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: successivamente, gli Anf saranno soppressi e sostituiti dall’assegno unico figli. Anche l’assegno ponte sarà sostituito dall’assegno unico a partire dal 2022.  

L’assegno unico e universale spetta, dal 1° gennaio 2022, in presenza dei seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue; il richiedente può essere anche un familiare di un cittadino italiano o europeo, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; in alternativa, cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea e possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; 

– assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

– residenza o domicilio in Italia, insieme con i figli a carico, per la durata del beneficio; 

– residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi; in alternativa, titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. 

L’assegno unico spetta per i figli minori. Per i figli maggiorenni a carico, sino ai 21 anni, spetta a condizione che il figlio soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: 

– frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale o di un corso di laurea; 

– svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale; 

– registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; 

– svolgimento del servizio civile universale. 

L’assegno spetta, senza maggiorazioni, anche per i figli disabili a carico che abbiano compiuto 21 anni, dunque senza limiti di età. 

L’assegno unico e universale non è considerato tra i redditi per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti a favore dei figli con disabilità: in altri termini, il diritto all’assegno unico non pregiudica la possibilità di ottenere i trattamenti di assistenza elencati. 

Per quanto riguarda gli aventi diritto a una borsa di lavoro volta all’inclusione dei disabili nel mercato dell’impiego, i compensi non sono considerati ai fini dell’accesso all’assegno unico e per la determinazione del suo ammontare. In parole semplici, le somme derivanti dalle borse di lavoro per disabili non pregiudicano il diritto all’assegno. Inoltre, l’assegno unico è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 

L’operatività dell’assegno unico e universale determinerà il graduale superamento o la soppressione delle seguenti misure a favore delle famiglie con figli: 

– assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

– assegno di natalità, o bonus bebè; 

– premio alla nascita, o bonus mamma domani; 

– fondo di sostegno alla natalità; 

– detrazioni fiscali per i figli a carico; 

– assegno per il nucleo familiare Anf; 

La legge stabilisce che l’accesso all’assegno unico e universale è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di progressività, per un ammontare medio mensile: 

– maggiorato dal secondo figlio in poi; 

– maggiorato dal 30% al 50% in caso di figlio disabile under 21; 

– maggiorato per le madri under 21; 

– variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare, come determinata ai fini Isee, considerando l’età dei figli a carico ed i possibili effetti di disincentivo all’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. 

L’assegno unico e universale è concesso al 50% tra i genitori: 

– sotto forma di credito d’imposta; 

– in alternativa, come erogazione mensile di una somma in denaro; 

qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l’assegno viene corrisposto congiuntamente a quest’ultimo (con cui è dunque compatibile), ossia attraverso la ricarica della carta Rdc. 

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. 

L’importo è ridotto per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali potranno richiederne la concessione diretta.