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Le multe con Photored valide se “immediatamente contestate”

admin
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Le multe effettuate con Photored sono valide solo nel caso in cui ci sia stata contestazione immediata. E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Lecce in riferimento alle sanzioni emesse utilizzando la telecamera installata sui semafori che scatta la foto quando un’automobile passa con il semaforo rosso.

In base alla sentenza n. 825/2016 del Giudice di Pace leccese, riportata dal portale ‘La legge per tutti’, queste apparecchiature devono rispettare quanto stabilito dalla circolare del ministero dei Trasporti n. 300 del 30 giugno 2005, ovvero: i Photored possono essere impiegati unicamente sotto il controllo della polizia che deve vigilare l’apparecchio per tutta il tempo

Questo vuol dire che, se nel verbale è segnalato che non c’è stata contestazione immediata perché la pattuglia non era presente o impiegata in altra contestazione, viene meno uno dei presupposti del funzionamento del Photored: cioè, la presenza fissa dell’operatore di polizia.

Anche il codice della strada (articolo 200) impone che una violazione, quando possibile, debba essere “immediatamente contestata”. In caso contrario, il verbale – con i dettagli della violazione – deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Se mancano tali giustificazioni la multa è nulla.

Cassazione 

Questo vale anche per un passaggio col semaforo rosso se viene rilevato col photored e senza la presenza di vigili, allora la multa non vale. E’ quanto stabilito da una recentissima sentenza della Cassazione (Seconda sezione civile, numero 7388 del 26 marzo 2009) che rende finalmente giustizia contro i frequenti, scorretti comportamenti tenuti soprattutto dalle polizie locali. In pratica, la sentenza sostiene la necessità della presenza di un Vigile che, a scanso di equivoci, controlli come sono andate le cose.

In particolare, l’attendibilità di una rilevazione fotografica può entrare in crisi se, ad esempio, si considera l’ipotesi di una coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente: in questo caso, infatti, la rilevazione fotografica inquadra solo una parte della zona, impedendone dunque la visione completa e giustificatrice del presunto illecito stradale.

L’apparecchiatura di rilevazione dunque, fotografando solo un momento del presunto fatto illecito e da una sola angolazione prospettica, non è pienamente attendibile.

Si pensi ad altre circostanze (coda di auto, transito di animale sulla via, incidente commesso da altri, passaggio improvviso di pedoni, ecc…) in cui è necessaria una visione più completa, idonea a distinguere, pienamente, l’autore della presunta infrazione. In altri termini, l’apparecchiatura di rilevazione fotografica causa una visione limitata e, per ciò solo, non del tutto attendibile di per se.

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