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Infermieri esclusi dall’Osservatorio delle buone pratiche e sulla sicurezza in sanità. L’ente ordinistico di Firenze Pistoia scrive al ministro Lorenzin

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Nessun infermiere tra i membri dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche e sulla sicurezza in sanità. È proprio sull’esclusione in toto della professione dall’osservatorio previsto dalla Legge “Gelli-Bianco” che ruota la lettera aperta indirizzata alla Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, dall’Ente ordinistico delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia. Con una precisa richiesta: «inserire rappresentanti della Professione Infermieristica nell’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche e sulla sicurezza in sanità, al fine di garantire una maggiore tutela della cittadinanza, data dalla competenza specifica sui temi di natura assistenziale, che gli infermieri possono certamente apportare».
«Siamo a esprimerLe la nostra amarezza nel non vedere espressi infermieri tra i membri del suddetto Osservatorio – si legge nella lettera che prende a riferimento l’articolo 3, comma 2, della Legge “Gelli-Bianco” – : “L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie”».
«Anche la Direttiva U.E 55/2013 – prosegue l’ente ordinistico delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia – recante modifica della direttiva comunitaria 36/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (U.E.) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), ripetutamente cita l’infermiere quale responsabile dell’ assistenza, definendo percorsi formativi e riconoscimenti per il libero scambio tra i paesi comunitari e declinando precise competenze in capo agli esercenti la professione infermieristica». Dalle quali, si spiega, «si evince quindi l’autonomia dell’infermiere, quale responsabile dell’assistenza, nel definire e validare le linee guida e le buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche da seguire nell’esercizio professionale».
A ulteriore riprova, si cita la Legge 24\2017, articolo 5.1: “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali basa i fondamenti della responsabilità professionale per gli esercenti le professioni sanitarie sull’adesione a linee guida e buone pratiche validate dalle società scientifiche”. «Da ciò ne deriva – conclude l’ente ordinistico delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia -, a nostro parere, l’opportunità, oltre che di coinvolgere le associazioni scientifiche e gli Enti di riferimento per ogni categoria di esercenti una specifica professione sanitaria nessuna esclusa, ivi inclusi quindi gli infermieri, quali responsabili dell’assistenza, così come chiaramente richiamato dalla normativa».

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