Responsabilità, governo clinico, crescita professionale, rapporto con i social media, fine vita e libera professione: sono queste le pietre miliari del nuovo Codice deontologico degli infermieri approvato all’unanimità dai presidenti presenti al Consiglio Nazionale riunitosi in Assemblea Straordinaria il 12 e 13 aprile.
È questo un Codice profondamente rinnovato, che tiene conto delle nuove attribuzioni dettate dal passaggio da Collegi a Ordini e che, a distanza di 10 anni dalla versione precedente, vede la sua articolazione in VIII Capi e 53 articoli, due in più rispetto al precedente.
Gli VIII Capi sono dedicati a “Principi e valori professionali”, “Responsabilità assistenziale”, “Rapporti professionali”, “Rapporti con le persone assistite”, “Comunicazione”, in cui si tratta anche del rapporto con i social media, “Organizzazione”, che afferma il ruolo degli infermieri nel governo clinico, “Libera professione” e “Disposizioni finali”. Le principali novità riguardano il nuovo ruolo dei professionisti sia a livello di management che nella clinica quotidiana, all’interno delle strutture sanitarie, sul territorio e anche nella libera professione.
Un documento che ha seguito un iter procedurale complesso anche alla luce delle importanti modifiche della giurisprudenza quali la cd legge Gelli – L. 24/2017 sulla riforma della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la legge 219/2017 sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la legge 3/2018 che tratta di sperimentazioni clinica. La prima stesura del testo è stata presentata a fine 2016 a Roma; nel 2017 si è tenuta la consultazione pubblica on line degli infermieri e di tutte le associazioni e società infermieristiche per tornare di nuovo alla Commissione ed agli Ordini. Si sono susseguite, nel tempo, consultazioni con magistrati, giuristi, eticisti, bioeticisti, associazioni dei malati ed interpellazioni con i rappresentanti ufficiali delle religioni fino alla presentazione al Ministro della Salute On. Giulia Grillo. Infine l’ultima discussione e il voto dei presidenti dei 102 Ordini provinciali.
“L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza” (Capo I, Art. 1). Il codice apre così il suo articolato, focalizzando l’attenzione su principi e valori professionali, tra i quali rientrano l’orientamento dell’agire al bene della persona, il rispetto della dignità e l’astensione da ogni discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di chi incontra nel suo agire professionale. Fa riferimento, inoltre, allo stabilire una relazione di cura (utilizzando l’ascolto e il dialogo come parte del percorso di assistenza e cura), al ricorso alla consulenza etica, al confronto ed alla possibilità di avvalersi della libertà di coscienza.
Il Capo II nella parola chiave responsabilità, include la promozione della cultura della salute, favorendo e promuovendo stili di vita sani per i cittadini ed il rispetto per gli infermieri di tutti quegli obblighi legati alla formazione ed alla educazione continua (ECM), argomento che per la prima volta entra a pieno titolo in un Codice Deontologico. Il Capo III è incentrato sulla condivisione, intesa come passaggio di informazioni tra professionisti che assicura al paziente la presa in carico. Questo significa sia l’agire in base del proprio livello di competenza, ricorrendo, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti, che all’assicurarsi che l’interessato riceva tutte le informazioni sul proprio stato di salute al fine di poter prendere la decisione più giusta e consapevole. Il Capo VI, che raccoglie 11 articoli su 53, riguarda il rapporto diretto con gli assistiti, concentrandosi su temi chiave come ‘tempo di relazione come tempo di cura’, dolore, privacy, assistenza ai minori, cure nel fine vita, fino al segreto professionale.
Il Capo V, dedicato alla comunicazione, fa riferimento all’uso corretto ed appropriato dei social media: “L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione”. Inoltre impone al dialogo scientifico ed etico, con l’obbiettivo di intavolare un dibattito costruttivo.
Sull’organizzazione sanitaria è invece incentrato il Capo VI, che in merito alla responsabilità organizzativa inserisce e colloca per la prima volta, l’infermiere all’interno del governo clinico: “L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte” (art.32). All’interno dello stesso Capo viene trattato anche il delicato tema della contenzione rappresentandolo come atto non terapeutico a carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea.
Nel nuovo Codice deontologico è stato inserito anche il Capo VII che tratta della libera professione: una scelta legata alla sempre crescente incidenza della stessa rispetto al lavoro di dipendenza. A disciplinare l’attività, soprattutto per la domiciliarità, è il Contratto di cura, attraverso il quale l’infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, stabilisce “l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale” (Capo VII, art. 40).
Gli Articoli delle “Disposizioni finali” (Capo VII), i più discussi e modificati, ruotano attorno al rispetto delle indicazioni ordinistiche: dettano, infatti, una serie di regole per il decoro della professione e il rispetto delle regole, e rimarcano che le norme deontologiche sono vincolanti per tutti gli iscritti agli Ordini e la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale. Inoltre, l’articolo 48 del suddetto Capo, fa riferimento all’Attività consulenziale e peritale in riferimento all’attività di Consulente tecnico d’ufficio e di mediazione svolte da parte degli infermieri. L’articolo 52, ispirato al caso di Venturi (Assessore dell’Emilia Romagna radiato dall’Ordine dei medici per il caso delle ambulanze con soli infermieri a bordo), prevede che “L’Ordine Professionale non interviene nei confronti dell’Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni”.
“Il Codice Deontologico degli infermieri è una regola per garantire la dignità della professione e per questo va rispettato e seguito da tutti: Il Codice è per gli infermieri e degli infermieri. Li rappresenta e li tutela e mette nero su bianco la loro promessa di prendersi cura fatta da sempre ai cittadini” è quanto affermato dalla Presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche Dr.ssa Barbara Mangiacavalli.