Sono molte le novità alla luce del Decreto Lorenzin (3/2018) sul riordino della disciplina degli ordini, sul loro funzionamento oltre che sull’importanza e corretta tenuta dell’albo. A fare il punto per gli infermieri è Cinzia Beligni, segretaria OPI Interprovinciale Firenze-Pistoia.
Intanto partiamo col definire cos’è un albo professionale.
«Un albo professionale è un registro in cui vengono raccolti i dati dei professionisti di uno specifico settore abilitati per legge a esercitare quella professione. Le leggi statali, infatti, impongono l’obbligo d’iscrizione all’albo professionale, soprattutto per le professioni dove entra in gioco la salute dei cittadini, per poter svolgere l’attività sia come dipendente (pubblica amministrazione o istituzione privata) che come libero professionista. L’albo professionale è un documento accessibile al pubblico. Nella maggior parte dei casi gli albi professionali sono accessibili su internet sui siti istituzionali degli ordini professionali e sono costituiti da un elenco cartaceo e da una banca dati informatizzata degli iscritti».
Cosa occorre per iscriversi in un albo professionale?
«È necessario uno specifico titolo di studio, comprensivo di un praticantato (tirocinio) o del superamento di un apposito esame di stato, oltre che il possesso di requisiti morali e civili. Gli iscritti a un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività a elevato contenuto intellettuale e hanno spesso dei vantaggi anche sul piano previdenziale. L’iscrizione all’albo permette, inoltre, a chi intende svolgere la libera professione, di firmare per esempio progetti, perizie, consulenze, certificazioni. Per accedere all’albo (rif. l. 3/2018) occorre avere il pieno godimento dei diritti civili, essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia, avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine. Inoltre, possono essere iscritti all’albo gli stranieri che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza».
Quando e come avviene la cancellazione dall’albo?
«Per quanto concerne la cancellazione dall’albo, questa è pronunciata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di perdita del godimento dei diritti civili, di accertata carenza dei requisiti professionali, di rinunzia all’iscrizione, di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal decreto, di trasferimento all’estero (salvo quanto detto in precedenza), nei casi di rinuncia all’iscrizione. Inoltre, la cancellazione può essere pronunciata dopo aver sentito l’interessato ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi ed è efficace su tutto il territorio nazionale».
Cosa comporta la tenuta dell’albo?
«Gli albi professionali vengono aggiornati sistematicamente dagli ordini professionali a tutela della salvaguardia dell’attività dei professionisti e della cittadinanza nei confronti dell’abusivismo. Infatti, gli Ordini professionali, essendo enti pubblici vigilati dal Ministero della Giustizia, hanno il precipuo compito di assistere da un lato i cittadini e assicurare a questi la coerenza e l’equilibrio tra le prestazioni fornite e le retribuzioni richieste, dall’altro la tutela della professione contro l’abuso, attraverso la costante comunicazione alla magistratura. Spetta ai Consigli degli Ordini provvedere alla compilazione, conservazione, aggiornamento e pubblicazione degli albi, oltre che dare opportuna e costante comunicazione alle pubbliche autorità indicate dalle leggi (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della circoscrizione, Procuratore Generale della Corte d’Appello del distretto, Prefetto, Camera di commercio, a seconda dei casi)».
Cosa fare in caso di mancata iscrizione all’albo?
«È ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. Questo in caso di rifiuto dell’iscrizione o di cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione. Inoltre, il mancato pagamento dei contributi nel termine prescritto comporta la sospensione dell’esercizio professionale, la quale, tuttavia, viene revocata con effetto immediato quando il professionista dimostri di aver pagato le somme dovute».
Cosa cambia per la professione infermieristica con il Decreto Lorenzin?
«Per quanto riguarda la professione infermieristica il decreto segna il passaggio definitivo da Collegio a Ordine professionale. Da qui la diversa denominazione da collegio Ipasvi a Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI), diventando enti sussidiari (e non più ausiliari) dello Stato. Quindi vengono riconosciuti non solo compiti di vigilanza e controllo ma anche amministrativi. Altra variazione riguarda la tenuta dell’albo e la dissociazione da quello infermieristico delle assistenti sanitarie che costituiranno un ordine a sé stante. Dunque, allo stato attuale, all’interno dell’OPI FI-PT sono presenti tre albi: quello degli infermieri, degli infermieri pediatrici e quello delle assistenti sanitarie in attesa del loro distacco previsto a breve. Altra importante novità introdotta dal decreto riguarda l’inasprimento delle sanzioni rispetto all’esercizio abusivo della professione. L’art. 12, infatti, grava sulla disciplina del reato di esercizio abusivo della professione, nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell’esercizio abusivo della professione o arte sanitaria. Il I comma del presente articolo sostituisce l’art 38 cp riguardante l’esercizio abusivo di una professione e prevede un aumento delle sanzioni: in particolare viene stabilita la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Vengono inoltre inserite due nuove previsioni, la prima dispone che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la trasmissione (nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un’attività) al competente Ordine, Albo o Registro per l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. La seconda dispone un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Viene, inoltre, inserito un nuovo comma all’art. 589 circa l’omicidio colposo, prevedendo la pena della reclusione da 3 a 10 anni nel caso in cui il fatto venga commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, uno nell’art 590 del codice penale riguardo le lesioni personali colpose (personali gravi o gravissime) commesse nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria: la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. E ancora, prevede che chiunque, non trovandosi in possesso della licenza necessaria per l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. In sostanza un forte inasprimento verso l’abusivismo e delle ripuntualizzazioni rispetto alle responsabilità professionali: vengono, infatti, riconfermate le norme della legge Gelli (legge 24/2017) circa la condanna per responsabilità amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul professionista per dolo o colpa grave e sul fondo di fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, con agevolazione dell’accesso alla copertura assicurativa dei sanitari libero professionisti».
Cosa s’intende per “funzione certificatrice di un ordine”?
«È potere di rilasciare certificati da parte di un ordine consequenzialmente alla tenuta degli albi e alle finalità di pubblicità che questi svolgono».