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Referendum giustizia. Quesito 3: Separazione delle carriere

Lorenzo Ottanelli
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referendum giustizia

12 giugno, giorno di elezioni. Amministrative ed enti locali. Ma anche referendum, 5 quesiti per abrogare alcune norme riguardanti la giustizia. Ogni giorno vi spiegheremo un quesito referendario, senza dare pareri su come votare. Cerchiamo di spiegare quali sono i motivi che hanno portato alla scelta di chiederne l’abrogazione e i cambiamenti che apporterebbero. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del Decreto Severino e della Custodia cautelare, oggi continuiamo con lo studio del terzo.

Separazione delle carriere – Scheda gialla

Oggi chiunque decida di diventare magistrato può optare per la figura del giudice “giudicante”, il magistrato che segue il processo in modo terzo ed emette una sentenza, oppure il Pubblico Ministero, un magistrato con funzione “requirente”, ovvero di indagine e si occupa di stilare l’accusa contro l’imputato (prima fase del processo, a cui segue la difesa). Durante il corso della propria vita professionale, ogni magistrato può decidere fino a 4 volte di passare da una funzione giudicante a requirente o viceversa. La discussione sul tema non è nuova, se ne parla da decenni.

La norma nel dettaglio

Come si può vedere dalla lunghezza del testo (in fondo all’articolo), se la materia sembra facile, in fondo la semplificazione è totale. Il testo del referendum serve ad abrogare tutte le norme che mettono in atto la possibilità di passare dalla funzione giudicante a quella requirente (e viceversa).

Il passaggio tra le due funzioni non è oggi possibile nello stesso distretto, nella stessa regione, né alla Corte di appello del capoluogo del distretto. Può essere richiesto al massimo 4 volte, ma solo se sono passati 5 anni dallo svolgimento dell’altra funzione.

Per usufruire della porta girevole è necessario un corso di qualificazione professionale. Non solo, il magistrato è soggetto al giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo un giudizio espresso dai consigli giudiziari. Esistono anche alcune eccezioni in cui il sistema funziona in modo leggermente diverso.

Se vince il sì

Nel caso in cui passasse il referendum, la possibilità di scegliere la propria professione avverrebbe solo ad inizio carriera. Non ci sarebbe più nessuna possibilità di poter passare da requirente a giudicante, con nessuna eccezione.

Cosa dice chi è a favore

I promotori dei referendum sulla giustizia dicono espressamente che super partes può essere solo un giudice che non ha mai svolto funzione requirente. Questo perché un Pubblico Ministero avrebbe la tendenza ad accusare e sarebbe, quindi, più in difficoltà ad emettere una sentenza equa.

Cosa dice chi è contro

I contrari al quesito pongono la questione dell’incostituzionalità dell’abrogazione. Se dovesse passare il referendum, sarebbe poi comunque necessaria una modifica legislativa. Il titolo IV della Costituzione, infatti, contiene principi e regole uguali per tutti i magistrati, giudicanti e requirenti. In più, la separazione isolerebbe il Pm lontano dalla cultura giurisdizionale e, quindi, più vicino a una cultura meramente di indagine e dell’accusa autonoma. Per molti il cambio di funzione andrebbe considerato positivo per il magistrato. Uno degli argomenti più in voga di chi è contrario è il riferimento a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Entrambi sono stati sia Pm che giudici e nessuno metterebbe in discussione il loro essere stati super partes. L’altra argomentazione è l’esiguità dei passaggi. Negli ultimi 15 anni solo 2 magistrati su 1000 sono passati dalla giudicante alla requirente e solo 3 su mille hanno fatto la scelta inversa.

Cosa cambierebbe con la Riforma Cartabia

Infine, la riforma Cartabia, la riforma della giustizia che dovrà essere votata in Parlamento, andrebbe già a cambiare la norma. La riforma prevede un solo passaggio di carriera durante tutto l’arco della vita professionale e solo nei primi dieci anni di carriera.

Referendum giustizia. Quesito 4: Valutazione dei magistrati | La Gazzetta di Firenze

Referendum giustizia. Quesito 5: Elezioni dei magistrati al Csm | La Gazzetta di Firenze

Il testo

«Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».